Statuto

DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPO
Articolo 1—————————
E’ costituita l’Associazione denominata “Scuola Matenia di Cavallasca”, che non ha scopo di lucro e che ha sede nell’immobile di proprietà della Parrocchia di S. Michele in Cavallasca, in via Monte Sasso n 3.
Articolo 2—————————
Gli scopi dell’Associazione sono:
– gestire la Scuola Materna autonoma di ispirazione cattolica aderente alla FISM;
– orientare la propria attività all’educazione integrale della personalità del bambino in una visione cristiana dell’uomo, del mondo e della vita;
– favorire la crescita fisica, intellettuale, sociale e religiosa dei bambini in età pre-scolare, provvedendo all’educazione e all’istruzione nei limiti consentiti della loro età.

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PATRIMONIO – ESERCIZI SOCIALI
Articolo 3—————————
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione.
b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.
Le entrate dell’Associazione sono costituite:
a) dalle sottoscrizioni degli associati;
b) dalle rette degli utenti;
c) dai contributi di Enti pubblici e privati;
d) da elargizioni della pubblica beneficenza;
e) dal ricavato dall’organizzazioni di manifestazioni o partecipazioni ad esse;
f ) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.
Articolo 4—————————
L’esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Entro sessanta giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio di Amministrazione il bilancio consuntivo ed entro il mese di aprile il bilancio preventivo del successivo esercizio.

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AMMISSIONE DEI BAMBINI ALLA SCUOLA MATERNA
Articolo 5- ————————–
Hanno diritto ad essere ammessi alla scuola materna i bambini in età dai tre ai sei anni, residenti nel Comune di Cavallasca, fino ad esaurimento posti.
In caso di ulteriore disponibilità, alla scadenza del termine di iscrizione, saranno accolti anche bambini residenti altri comuni.
Articolo 6—————————
Nella scuola materna è garantita la parità di trattamento dei bambini, fatti salvi i provvedimenti di ordine igienico-sanitario, comprese le vaccinazioni prescritte dalle leggi.

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ASSOCIATI
Articolo 7—————————
I soci dell’Associazione si dividono in:
– soci fondatori;
– soci effettivi;
– soci sostenitori.
Sono soci fondatori coloro che intervengono alla costituzione dell’Associazione.
Sono soci effettivi i genitori dei bambini che dovranno obbligatoriamente sottoscrivere una quota annuale nella misura e con le modalità stabilite annualmente dal Consiglio di Amministrazione.
Sono soci sostenitori tutte le persone che hanno a cuore l ‘educazione dei bambini della scuola materna e il funzionamento della scuola materna e versano la quota associativa.Per tutti i soci (fondatori, effettivi, sostenitori) il mancato versamento della quota annuale nei termini fissati dal Consiglio d’Amministrazione o il compimento di atti che contraddicono gli scopi e l’interesse dell’Associazione farà venir meno la qualifica di Socio.
Per il recesso e l’esclusione degli Associati si applicano le disposizioni di cui all’art. 24 del Codice Civile.

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ORGANI SOCIALI
Articolo 8—————————
Sono Organi dell’Associazione:
a) Assemblea degli Associati;
b) Consiglio d’Amministrazione;
c) il Presidente – il Vicepresidente – il Segretario – il- Tesoriere;
d) il Revisore dei Conti.
Assemblea degli Associati
Articolo 9—————————
L’Assemblea dell’Associazione è composta dagli Associati dicui all’articolo 7 del presente statuto.
Articolo 10—————————
E’ compito delllAssemblea degli Associati:
– nominare i componenti del Consiglio d’Amministrazione disua spettanza;
– nominare il Revisore dei Conti;
– approvare i bilanci;
– modificare lo Statuto;
– esprimere pareri sulle questioni sottoposte al suo esame dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dai tredecimi degli Associati;
– deliberare lo scioglimento dell’Associazione.
Articolo 11—————————
L’Assemblea degli Associati si riunisce una volta all’anno e comunque ogni qualvolta ne faccia richiesta il Presidente del Consiglio d’Amministrazione o almeno tredecimi degli Associati.
L’Assemblea ordinaria è indetta dal Presidente del Consiglio d’Amministrazione con invito scritto che dovrà contenere l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo dell’adunanza ed inoltre l’ordine del giorno degli argomenti da trattare.
Per la validità delle Assemblee è richiesto, in prima convocazione, l’intervento di almeno la meta più uno degli Associati o dei loro delegati; in seconda convocazione l’adunanza è valida qualunque sia il numero dgli intervenuti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti, fatto eccezione per le assemblee relative alle modifiche statutarie ed allo scioglimento, per le quali sono richieste le maggioranze di cui all’asticolo 21 del Codice Civile; le votazioni avverranno per alzata di mano.
Nelle deliberazioni di approvazione dei Bilanci ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli Amministratori non hanno diritto di voto.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio d’Amministrazione, in mancanza, dal Vicepresidente e in mancanza di entrambi, dal Presidente eletto dall’Assemblea.
Inoltre l’Assemblea nomina un Segretario per la redazione del verbale assembleare che sarà conservato dal Presidente o nella Sede dell’Associazione stessa.
Qualora il numero degli Associati sia ridotto a meno di quaranta e finche questo limite non sia nuovamente raggiunto, le attribuzioni dell’Assemblea sono assunte dal Consiglio di Amministrazione.
Articolo 12—————————
Ogni Associato ha diritto ad un solo voto e può delegare il suo voto ad altro Associato. Ogni Associato non può avere piu di una delega.
Consiglio d’Amministrazione
Articolo 13—————————
Il Consiglio d’Amministrazione è composto da cinque membri così distinti:
– il Parroco pro-tempore di Cavallasca, o suo delegato;
– un membro nominato dal Consiglio pastorale parrocchiale;
– tre membri nominati dalllAssemblea degli Associati, tra gli Associati stessi.
Inoltre avranno diritto a far parte del Consiqlio di Amministrazione due rappresentanti del Comune di Cavallasca, qualora abbia in essere una Convenzione con la Scuola Materna;
in detta ipotesi il Consiglio d’Amministrazione sarà composto da sette membri.
Articolo 14—————————
Il Consiglio d’Amministrazione della Scuola Materna dura in carica tre anni.
Nell’arco dei tre anni saranno possibili le seguenti sostituzioni:
– il Parroco pro-tempore o suo delegato;
– il componente decaduto nel caso di recesso automatico (cessato diritto di appartenenza in qualita di Associato) in occasione della Prima Assemblea con le modalita previste dal presente Statuto;
– il componente decaduto per dimissioni volontarie od espulsione per motivi gravi con reintegro automatico sulla base delle risultanze dell’ultima votazione;
– i rappresentanti dell’Amministrazione Comunale, scaduto iltermine della Convenzione stipulata e/o rinnovo del Consiglio Comunale.
I Consiglieri possono essere rieletti una sola volta.
In caso di dimissioni o di morte o di impedimento permanente all’esercizio delle funzioni o di preannunciata decadenza, il Consigliere nominato in sostituzione dura in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio.
Articolo 15—————————
Il Consiglio d’Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Scuola.Esso può deliberare, pertanto, su tutti gli atti che comunque rientrino nell’oggetto sociale.
In particolare spetta al Consiglio di Amministrazione:
– eleggere, tra i propri componenti, il Presidente e il Vicepresidente;
– eleggere il Segretario ed il Tesoriere;
– redigere i Bilanci;
– approvare i regolamenti interni;
– assumere e licenziare il personale dipendente , fissandone le mansioni e retribuzioni;
– promuovere, quando occorra, la modifica dello Statuto.
Articolo 16—————————
Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione è richiesta la presenza di almeno la meta più uno dei componenti in carica.
I componenti del Consiglio d’Amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre riunioni consecutive, decadono dalla carica.
La decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso. Il Presidente ne dà immediata comunicazione all’Ente cui appartiene il membro dichiarato decaduto. Non possono far parte del Consiglio d’Amministrazione coloro che si trovano in condizioni di incompatibilita secondo la legislazione vigente e ancora:
– il personale dipendente della Scuola Materna;
– chiuncque si trovi nelle condizioni previste dall’articolo 2382 del Codice Civile.
Nella sua prima adunanza, prima di deliberare su qualsiasi altro soggetto, il Consiglio verifica l’assenza di cause di ineleggibiltà e incompatibllità dei suoi componenti.
Presidente e Vicepresidente
Articolo 17—————————
Il Presidente e il Vicepresidente della Scuola Materna sono eletti dal Consiglio di Amministrazione nella prima adunanza presieduta dal Consigliere più anziano di età.
Non possono essere eletti per queste cariche i due membri rappresentanti il Comune.
Il Presidente:
– ha la rappresentanza della Scuola;
– convoca e presiede il Consiglio d’Amministrazione e 1’Assemblea degli Associati, curando l’esecuzione delle delibere assunte da tali organi;
– assume in caso di urgenza i provvedimenti richiesti, salvo ratifica del Consiglio d’Amministrazione durante la prima seduta dello stesso
– rilascia procure per l’assistenza e la rappresentanza legale davanti a Organi giurisdizionali e amministrativi inqualsiasi grado
– rilasascia procure speciali anche a persone al di fuori del Consiglio d’Amministrazione, con l’osservanza delle norme legislative vigenti.
In caso d i impedimento o assenza del Presidente le facoltà di cui sopra spettano al Vicepresidente.
Segretario
Articolo 18—————————
Il Segretario è nominato dal Consiglio d’Amministrazione tra i propri componenti oppure al di fuori degli stessi.
Spetta al Segretario:
– redigere e custodire i verbali del Consiglio d’Amministrazione;
– diramare gli inviti per le Convocazioni date dal Presidente;
– tenere i libri contabili e sociali
– emettere mandati di pagamento, con il concorso del Presidente,
I mandati di pagamento non costituiscono t itolo legale di scarico per il Segretario se non sono muniti della firma del Presidente.
Tesoriere
Articolo 19—————————
Il Tesoriere è nominato dal Consiglio d’Amministrazione tra i propri componenti oppure al di fuori degli stessi. Spetta al Tesoriere tenere la cassa.
I mandati di pagamento non costituiscono t itolo legale di scarico per il Tesoriere se non sono muniti della firma del Presidente.
Revisore dei Conti
Articolo 20—————————
La gestione della Scuola Materna è annualmente controllata da un Revisore dei Conti nominato dall’Assemblea degli Associati.
Il Revisore dei Conti può partecipare alle sedute del Consiglio d’Amministrazione anche se non vi fa parte.
Il Revisore dei Conti controlla il rendiconto annuale finanziario consegnandolo con le proprie osservazioni al Consiglio d’Amministrazione.
Tale rendiconto viene esposto all’albo della Scuola Materna per un mese consecutivo.
Il Revisore dei Conti dura in carica sino all’approvazione del Bilancio e può essere rieletto.

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SCIOGLIMENTO ASSOCIAZIONE
Articolo 21—————————
L’eventuale scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea degli Associati col voto favorevole di almeno i tre quarti degli Associati, ai sensi dell’articolo 21 del Codice Civile.

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DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 22—————————
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni di Legge in materia, in particolare per le Associazioni, Fondazioni o Enti ai quali è stata riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato.

 

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